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Segnaliamo che l’ESMA ha pubblicato un aggiornamento alle Q&A sul Regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese.

Le nuove Q&A hanno ad oggetto alcune questioni relative al perimetro di applicazione del Regolamento e alla protezione degli investitori non sofisticati. 

Con riferimento al primo tema, l’Autorità precisa che non rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento i servizi di crowdfunding prestati mediante piattaforme offline, le offerte rivolte ad un solo investitore e le offerte di uno o più progetti proposte direttamente dal titolare tramite internet.

In relazione al secondo tema, l’ESMA precisa, in particolare, che, in caso di esito negativo della simulazione della capacità di subire perdite, un CSP non può impedire all’investitore non sofisticato di perfezionare l’investimento sulla piattaforma, in quanto tale test costituisce un’autovalutazione da effettuarsi nell’esclusivo interesse dell’investitore. Pertanto, per poter procedere con l’investimento, è necessario e sufficiente che l’investitore non sofisticato riconosca di aver ricevuto il risultato della simulazione.

Il testo integrale delle Q&A è consultabile al seguente link: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-42-1088_qas_crowdfunding_ecspr.pdf