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Articolo dell’Avv. Lia Ruozi Berretta, Partner

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Lo scorso 9 dicembre il Parlamento europeo, il Consiglio e Commissione  hanno raggiunto uno storico accordo preliminare sul regolamento sull’intelligenza artificiale, il c.d. Artificial Intelligence Act, il primo atto normativo al mondo che andrà a disciplinare il funzionamento dell’Intelligenza Artificiale sul territorio dell’Unione. Il progetto di regolamento mira ad assicurare che i sistemi di IA immessi sul mercato europeo e utilizzati nell’UE siano sicuri e rispettino i diritti fondamentali e i valori dell’UE

Ciò detto, è possibile già stabilire comunque alcuni punti fermi emersi. 

Il progetto legislativo, iniziato su iniziativa della Commissione già nel 2021, si propone l’obiettivo di analizzare e, per quanto possibile, neutralizzare i rischi che il ricorso a tali sistemi determinano, con l’obiettivo di rendere questi ultimi sicuri, trasparenti, tracciabili, non discriminatori e sostenibili a livello ambientale. Si persegue, inoltre, il fine di garantire certezza del diritto e favorire gli investimenti nel settore. Nell’ambito della normativa, dunque, assume un ruolo centrale la tutela dell’individuo ed il rispetto dei diritti fondamentali

L’approccio della normativa è fondato sull’analisi dei possibili rischi derivanti dal ricorso alle I.A., rispetto ai quali si risponde in modo proporzionato a seconda dell’intensità.

Si differenzia, dunque, a seconda che il sistema di intelligenza artificiale persegua un rischio inaccettabile, alto, basso o minimo. Nel primo caso, è radicalmente vietato il ricorso a detti software; si ravvisa un rischio inaccettabile nella misura in cui siano messi in pericolo i valori dell’Unione ed i diritti fondamentali dell’individuo, come nel caso di pratiche che tendano alla manipolazione delle persone attraverso tecniche subliminali.  

I sistemi ad alto rischio per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali, invece, possono operare legittimamente, purché siano sottoposti al rispetto di specifici requisiti ed obblighi e siano soggetti ad una valutazione anticipata. Tra gli obblighi, in particolare, si ravvisano prescrizioni in relazione al sistema di gestione dei rischi, alla tenuta e conservazione dei dati, nonché all’obbligo di sorveglianza umana, che possa prevenire o intervenire per mitigare potenziali rischi. Si prevedono, inoltre, adempimenti anche a carico dei fornitori di servizi e degli utenti che interagiscano con i sistemi di intelligenza artificiale. L’accordo provvisorio raggiunto tra le istituzioni europee, inoltre, prevede l’esecuzione di una valutazione d’impatto sui diritti fondamentali prima che nuovi sistemi ad alto rischio siano immessi sul mercato.

Più leggeri, infine, sono gli oneri posti a carico dei sistemi che determinano rischi bassi o minimi, rispetto ai quali, comunque, sono previsti obblighi di trasparenza (quale l’indicazione che il soggetto si trova ad interagire con un sistema di intelligenza artificiale). 

Anche gli obblighi di trasparenza imposti dalla normativa, del resto, sono modellati sulla base dell’attività effettivamente svolta dal sistema. Così, ad esempio, le I.A. che creano immagini o video tramite lo sfruttamento di dati biometrici, o che comunque somiglino a persone o cose esistenti (deep fake) sono tenute a rendere conoscibile la manipolazione o la creazione artificiale del prodotto. 

Il Regolamento prevede, poi, specifiche misure di governance, che contribuiranno a garantire la tutela dei diritti da parte dei sistemi di I.A. immessi sul mercato; stabilisce, in particolare, l’istituzione del Comitato Europeo per l’Intelligenza Artificiale, che avrà la funzione di fornire assistenza alla Commissione nell’assunzione di delibere sulla materia e nel coordinamento delle autorità nazionali di controllo

Malgrado i risultati raggiunti dal punto di vista normativo, in ogni caso, occorrerà ancora aspettare prima che il Regolamento divenga efficace. Si prevede, infatti, che le disposizioni saranno applicabili solo dopo due anni dall’entrata in vigore, che avverrà in seguito alla pubblicazione del testo definitivo sulla Gazzetta Ufficiale