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Articolo dell’Avv. Lia Ruozi Berretta, Partner

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L’art. 4 dello Statuto dei lavoratori impone diverse prescrizioni al datore di lavoro che voglia installare un impianto di telecamere nei luoghi ordinariamente adibiti all’attività lavorativa. Il tema implica diverse valutazioni anche in base agli ambienti destinati alla video sorveglianza (il parcheggio di un’azienda, un open space) e alla reale finalità perseguita.

In questi casi, un’adeguata preparazione e la conoscenza degli step da seguire sono cruciali per evitare di incorrere in sanzioni ed in controversie con i dipendenti e in generale con i soggetti interessati dalle riprese. Di seguito, si tenterà di ripercorrere sul piano operativo i principali passaggi da seguire prima di installare le telecamere:

  1. Individuazione delle ragioni per cui l’impianto va introdotto. Lo Statuto dei Lavoratori indica espressamente le finalità per cui installare l’impianto: sicurezza del posto di lavoro, esigenze di produzione ed organizzazione, o ragioni di tutela del patrimonio aziendale (es: rischio di furto). Si tratta di previsioni generali, sulle quali la giurisprudenza si è espressa in varie occasioni, per meglio delimitarne i contorni;
  2. L’accordo con le rappresentanze sindacali. Se presenti, dovranno essere coinvolte le rappresentanze sindacali, e andrà redatto un verbale. Se l’esito è positivo, si può procedere all’installazione. Diversamente, il verbale con esito negativo sarà allegato alla domanda di autorizzazione;
  3. La domanda presentata alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Occorrerà presentare una domanda per ciascuna unità produttiva in cui si voglia inserire l’impianto, compilando un apposito modulo. Dovranno essere rese alcune informazioni quali il numero dei lavoratori, la fascia oraria di attivazione, la modalità di funzionamento dei dispositivi, i tempi di conservazione. Il Legale rappresentante dovrà sottoscrivere una relazione. Dopo di che l’ispettorato potrà esprimersi, previo eventuale sopralluogo;
  4. Impatti sul trattamento dei dati personali. Le persone interessate dalle riprese devono essere adeguatamente informate dell’esistenza dell’impianto. Il cartello sulla videosorveglianza deve essere affisso, ad altezza occhi, prima che la persona entri nel raggio di ripresa. Il cartello deve contenere una serie di indicazioni minime necessarie (es: titolare del trattamento, finalità, tempo di conservazione, dati di contatto). L’ informativa “estesa” è invece resa disponibile presso la sede aziendale;
  5. Sanzioni.  Le sanzioni, oltre a poter avere natura amministrativa, d’importo fino a 20.000.000€ o, in caso di società, fino al 4% del fatturato mondiale annuo, possono essere anche di natura penale. L’art. 38 dello Statuto dei Lavoratori prevede, infatti, la pena dell’ammenda da 154 euro a 1.549 euro o dell’arresto da 15 giorni a 1 anno. In alcuni casi, la condotta può persino integrare gli estremi del reato (art. 167, co. 2 del D.Lgs. 196/2003) con la reclusione da 1 a 3 anni.